1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo di imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:
a) utili di società non derivanti da attività esercitate nell'area franca urbana;
b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità e da rinunce di crediti;
c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;
d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nell'area franca urbana.
2. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nell'area franca urbana conseguente al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nell'area franca urbana.